1)
COSTITUZIONE E SEDE
E’
costituita l’Associazione denominata “NOMADI FANS CLUB MUGELLO NOMADE” con sede
in Via Lippi, 3 SCARPERIA (FI) ; essa è retta dal presente statuto e dalle
vigenti norme di legge in materia.
2)
CARATTERE
L’Associazione
è apolitica, apartitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.
L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi
analoghi e/o affini.
3)
DURATA
La
durata dell’associazione è illimitata.
4)
SCOPI ISTITUZIONALI
L’Associazione
ha come scopi istituzionali la promozione e lo sviluppo dell’attività e della
storia del gruppo musicale “I Nomadi”. A titolo esemplificativo, gli scopi
istituzionali dell’Associazione potranno venire perseguiti mediante:
.
mostre, esposizioni, convegni, cineforum, spettacoli e altre
manifestazioni
.
coordinamento organizzativo degli associati che intendono recarsi ai
concerti
.
gestione di punto Internet
Eventuali
iniziative promosse dall’Associazione
che comportino la raccolta di denaro a scopi benefici mediante l’utilizzazione
del nome “I NOMADI” necessitano della previa autorizzazione del legale del
gruppo tramite lettera o fax e questa dovrà essere rilasciata per lettera o via
fax almeno una settimana prima del giorno in cui si svolgerà l’iniziativa.
L’Associazione
non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di
quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, purchè integrative
delle stesse.
5)
SOCI
Possono
diventare soci dell’Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in
Italia che condividono ed accettano i principi ispiratori dell’Associazione e
la disciplina prevista dal presente statuto e da eventuale regolamento.
Gli
aspiranti soci devono presentare domanda scritta (per coloro che non abbiano
raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o chi ne fa le
veci) al Comitato Direttivo il quale deciderà in merito, con obbligo di
motivazione in caso di diniego.
Con
la predetta domanda l’aspirante socio si impegna ad accettare ed osservare la
disciplina prevista dal presente Statuto, dall’eventuale regolamento oltre che
le disposizioni degli organi associativi.
L’adesione
all’Associazione è a tempo indeterminato, non può essere disposta per un
periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso e
comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina
degli organi direttivi dell’Associazione.
Contestualmente
alla domanda l’aspirante socio deve versare la quota di adesione
all’Associazione e la quota annuale di iscrizione all’Associazione, annualmente
stabilite dal Consiglio Direttivo.
Eventuale
suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci non implicherà alcuna
differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti
dell’Associazione.
Ciascun
aderente in particolare avrà diritto a partecipare effettivamente alla vita
dell’Associazione. Il mancato versamento della quota di adesione e della quota
annuale entro 3 (tre) mesi dall’ammissione o dall’inizio dell’anno comporta la
decadenza automatica dalla qualità di socio.
La
qualità di socio si perde per decadenza, per recesso, per esclusione o per
morte. In caso di decadenza, recesso, esclusione o morte i soci stessi e i loro
eredi non possono pretendere alcunché dall’Associazione né hanno diritto alcuno
sul patrimonio dell’Associazione.
L’esclusione
del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due
terzi, per i seguenti motivi:
. inosservanza
delle norme statutarie, delle norme regolamentari e delle
deliberazioni adottate dall’Assemblea
o dal Consiglio Direttivo.
.
status del socio e/o attività svolte dal medesimo in contrasto con gli scopi istituzionali dell’Associazione.
L’elenco
dei soci dell’Associazione è tenuto aggiornato dal Consiglio Direttivo in un
apposito registro sempre disponibile per consultazione da parte dei soci.
6)
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono
organi dell’Associazione:
.
l’assemblea degli associati
.
il Consiglio Direttivo
.
il Presidente del Consiglio Direttivo
.
il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
.
il Collegio dei Revisori dei
Conti
L’elezione
degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o
limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione
all’elettorato attivo e passivo.
7)
ASSEMBLEA
L’Assemblea
è composta di tutti gli aderenti all’Associazione ed è organo sovrano
dell’Associazione stessa.
L’assemblea
è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il quarto mese dalla
chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio dell’esercizio
chiuso, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il
bilancio preventivo dell’anno in corso. L’assemblea può inoltre essere convocata
tanto in sede ordinaria che straordinaria:
.
per decisione del Consiglio Direttivo
.
per richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci
Le
assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con un preavviso di almeno
15 giorni mediante lettera o avviso affisso presso la sede del Club.
L’assemblea
in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è
validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
L’assemblea
in sede straordinaria è validamente
costituita sia in prima sia in seconda convocazione con la presenza di almeno i
due terzi dei soci.
E’
ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad
altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a 3 (tre).
L’assemblea
è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e se fosse necessario da
persona designata dall’assemblea.
I
verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario o, in sua
assenza, da persona scelta dal Presidente dell’assemblea fra i presenti.
Il
Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un
notaio per redigere il verbale dell’assemblea fungendo questi da segretario.
L’assemblea
ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione con la maggioranza
minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti
l’assemblea deve essere subito chiamata a votare una seconda volta.
L’assemblea
straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione con la
maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.
Le
deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se
assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
Ogni
aderente all'associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di
adesione.
All’assemblea
spettano i seguenti compiti:
in
sede ordinaria:
.
discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle
relazioni del Consiglio Direttivo;
. eleggere i membri del Consiglio Direttivo,
il Presidente, i Revisori dei conti;
.
deliberare sulle direttive di ordine generale
dell’associazione e sull’attività da lei svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
.
approvare l’eventuale Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione
dal Consiglio Direttivo.
in
sede straordinaria:
.
deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
.
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
.
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua
approvazione dal Consiglio Direttivo.
8)
CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione
è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) a un
massimo di 5 (cinque) membri nominati dall’assemblea ordinaria.
Tutto
il Consiglio Direttivo deve essere composto di soci.
Il
Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea
ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato
i consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le assemblee
sociali e in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno
o più dei suoi membri, purchè meno della
metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione –
all’integrazione del consiglio stesso fine al limite statutario.
I
membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della
loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
I
membri del Consiglio Direttivo decadranno qualora non saranno presenti per tre
riunioni consecutive salvo giustificazione approvata dal Consiglio.
Il
Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione possibilmente una
volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario
o quando lo richiedono tre componenti. Le funzioni di segretario saranno svolte
da un membro del Consiglio designato dal Presidente.
Le
riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso
telefonico o scritto almeno quattro giorni prima. Le riunioni del Consiglio
sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono
presiedute dal Presidente, in assenza dal Vice Presidente o da un consigliere
designato dai presenti. Le sedute e deliberazioni del consiglio sono fatte
constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il
Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice in base al numero dei
presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio
Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione
dell’Associazione e ha il compito di:
.
deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea assumendo
tutte
le iniziative del caso;
.
predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea secondo le proposte della presidenza;
. dare
parere su ogni altro oggetto sottoposto
al suo esame dal Presidente o da qualsiasi membro del Consiglio Direttivo:
.
procedere all’inizio di ogni
anno sociale al controllo degli
elenchi dei
soci per accettare la permanenza dei requisiti d’ammissione di
ciascun socio
prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
. deliberare
l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;
. deliberare
sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni
pubbliche e private che
interessano l’attività dell’associazione stessa
designandone i rappresentanti
da scegliere tra i soci;
.
di nominare il vice presidente;
.
di redigere l’eventuale regolamento interno;
. di fissare la quota di adesione e quella
annuale.
9)
PRESIDENTE
Il
Presidente dirige l’associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti di fronte
ai terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della
conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la
firma degli atti sociali che impegna l’associazione sia nei riguardi dei soci
sia dei terzi.
Il
Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni
dell’assemblea e del consiglio direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o
più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
In
caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle sue
funzioni lo stesso è sostituito dal vice presidente in ogni sua attribuzione.
Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova
dell’impedimento momentaneo del presidente.
Il
Presidente è eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica un triennio o
comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche
sociali. In caso di dimise ioni o d’impedimento grave, tale giudicato dal
consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede a sostituire il presidente.
10)
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Ai
revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso e di legge, il
controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione.
Essi
devono redigere la loro relazione all’assemblea relativamente ai bilanci
consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo. I revisori dei
conti devono partecipare di diritto alle adunanze dell’assemblea e del
consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto. I revisori
dei conti sono nominati dall’assemblea in numero di tre effettivi e due
supplenti (questi ultimi subentreranno in ogni caso di cessazione di un membro
effettivo).
11)
PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Il
patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che
pervengono all’associazione a qualsiasi titolo da elargizioni e contributi da
parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di
gestione.
Per
l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:
.
dai versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono
all’associazione;
.
dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
.
dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
L’adesione
all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori
rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà
degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a
quelli originari e a quelli annuali. I versamenti possono essere di qualsiasi
entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione
e l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto.
I
versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi
nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di morte, di
estinzione, di recesso o di esclusione
dall’associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di
quanto versato all’associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non
crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione
a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra
vivi né a causa di morte. All’associazione è vietato distribuire anche in modo
indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge. L’associazione ha l’obbligo di
impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.
12)
ESERCIZI SOCIALI
L’esercizio
sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell’anno
stesso; per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo.
Entro
il 31 marzo di ciascuno anno il consiglio direttivo è convocato per la
predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del
bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea.
I
bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei
quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione.
13)
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In
caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea degli associati designerà
uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla
liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini
di pubblica utilità, sentito l’organismo i controllo di cui all’art. 3 comma
190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
14)
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque
controversia sorgesse in dipendenza del’esecuzione o interpretazione del
presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al
giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e
senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà
scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla
nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la
sede dell’associazione.
15)
RINVIO
Per
tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge
ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Registrato all’Agenzia delle Entrate in data 30.01.2006
Nessun commento:
Posta un commento